Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici
E' entrato in vigore il nuovo articolo 157 del D. Lgs. 230/ 95 come modificato dal D. Lgs. 23/2009«Art. 157.
Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici
1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse. A tali obblighi sono altresì tenuti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto.